la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al solo fine di consentire la realizzazione dei progetti di cui
alla  legge  30 luglio 1990, n. 221, nelle more della predisposizione
del piano regionale delle attivita' estrattive di cui all'articolo 6,
punto 1) della legge regionale 7  giugno  1989,  n.  30,  l'Assessore
regionale   dell'industria,  di  concerto  con  gli  altri  Assessori
competenti, sentiti i Comuni interessati,  acquisito  il  parere  del
comitato  regionale  delle  miniere,  ai  sensi  delle relative norme
previste nella medesima legge regionale 7 giugno 1989,  n.  30,  puo'
rilasciare  permessi  di  ricerca,  autorizzazioni  e  concessioni di
coltivazione per materiali di cava.