la seguente legge: Art. 1. 1. Al solo fine di consentire la realizzazione dei progetti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221, nelle more della predisposizione del piano regionale delle attivita' estrattive di cui all'articolo 6, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, l'Assessore regionale dell'industria, di concerto con gli altri Assessori competenti, sentiti i Comuni interessati, acquisito il parere del comitato regionale delle miniere, ai sensi delle relative norme previste nella medesima legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, puo' rilasciare permessi di ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazione per materiali di cava.